Opere d’arte detenute da collezionisti svizzeri: alcuni aspetti fiscali rilevanti

Opere d’arte detenute da collezionisti svizzeri: alcuni aspetti fiscali rilevanti

Una panoramica dei temi fiscali che interessano i possessori di opere d’arte in Svizzera

Il mondo dell’arte non ha goduto di particolari attenzioni dei legislatori federale e cantonali. Se si eccettuano alcuni Cantoni (Ginevra, Basilea Città e Basilea Campagna) particolarmente attenti all’argomento, non sono state sviluppate normative specifiche o fissati principi di applicazione fiscale in circolari che ne definiscano più nel dettaglio il trattamento.

Dovendo quindi fare ricorso alle norme generali si deve necessariamente fare riferimento a considerazioni giurisprudenziali (invero poche e in parte anche datate) e di esperienze dirette avute nel contatto con l’autorità fiscale per casi specifici.

Essendo una tematica di esclusiva pertinenza cantonale, gli aspetti impositivi (e non solo l’aliquota) variano da Cantone a Cantone. Un’attenzione particolare deve essere rivolta all’istituto dell’usufrutto. Infatti, pur mantenendo la (nuda) proprietà di un’opera d’arte e/o di un’intera collezione, si può trasferire ad altri soggetti gli obblighi dichiarativi e l’onere fiscale conseguente.

Trattandosi inoltre di beni unici ci si imbatte nella difficoltà a doverne stabilire un valore venale ai fini dell’imposta sulla sostanza in quanto un prezzo di mercato non è solitamente disponibile.

Nella pratica fiscale, ci si attiene ai valori o metodi di valutazione quali il valore di assicurazione; il valore di acquisto o altri metodi ausiliari quali ad esempio i pareri di esperti o banche dati.

Gli oggetti d’arte detenuti da un globalista (non imposto ordinariamente ma sul dispendio) in Svizzera o in depositi doganali svizzeri sono sostanza svizzera per il calcolo di controllo.

Trattandosi di beni che non producono un reddito proprio, si devono esplorare e scoprire modalità sopportabili da un profilo costituzionale per assoggettarli alle imposte dirette, di donazione e successione, nonché l’IVA.

In questo contesto si inserisce ad es. l’atavica questione dell’esenzione dell’utile in capitale nella sostanza privata, da un lato, e il tentativo di assoggettare il commercio professionale di opere d’arte, dall’altro, non intendendo dare un via libera incondizionato alla mancata imponibilità di utili in capitale milionari.

Nel Cantone Ticino dal 1° gennaio 2018, la legge tributaria è stata modificata introducendo l’art. 49a relativo al “freno all’imposta sulla sostanza” che, in alcune situazioni particolari, potrebbe costituire un aiuto al contribuente che detiene opere d’arte, tenuto però conto che la riduzione è stata correlata alla necessità di una redditività minima della sostanza (mobiliare ed immobiliare) dell’1% della sostanza netta.

La vendita di opere d’arte è uno dei punti sui quali grava maggiore incertezza in particolare quanto alle modalità di assoggettamento del relativo utile in capitale (rispettivamente della perdita realizzata). La grande questione che si pone riguarda le modalità con le quali interpretare fiscalmente il guadagno o la perdita sostenuta sulla cessione di un’opera d’arte.

Per un’impresa (persona giuridica o soggetto che tiene una contabilità) la questione è chiara: l’opera d’arte è un bene patrimoniale che, al momento dell’acquisto, è registrata al suo valore contabile di acquisto. Per la durata del periodo di detenzione, il relativo ammortamento dovrebbe essere riconosciuto come costo fiscalmente deducibile, e al momento della vendita, la plusvalenza o la minusvalenza è registrata nel conto economico e imposta di conseguenza.

Per le persone fisiche la situazione è diversa. Infatti, un guadagno realizzato da un soggetto fiscale sulla vendita di un bene può essere considerato sia come un guadagno da un’attività lucrativa indipendente sia come un utile da imporre o come plusvalenza esente. D’altro canto, opere di artisti meno conosciuti o minori sono spesso vendute in perdita. In queste situazioni, si pone la questione se tali perdite siano deducibili ai fini fiscali oppure no.

Se le opere d’arte vengono trasmesse ad altri soggetti a titolo non oneroso, scatta automaticamente l’imposizione sulla successione o sulla donazione.

In tutti i Cantoni svizzeri, il coniuge e, di regola, anche i discendenti (e ascendenti) sono esenti dall’imposta di successione e di donazione. Le aliquote dell’imposta di successione variano a seconda del Cantone e del grado di parentela.  Nel Canton Ticino ammontano fino al 41%.

Particolare attenzione va prestata nei casi transfrontalieri con donante o de cuius all’estero. Oltre ad implicare l’applicazione di legislazioni estere che non escludono a priori una possibile doppia imposizione nei due Paesi interessati, occorrerà tener conto di tutti quegli aspetti relativi a un eventuale trasferimento che sfociano nell’ambito IVA, doganale e nel rispetto delle legislazioni che hanno quale fine quello di proteggere i beni culturali.

In Svizzera è possibile ottenere un “ruling” dalle autorità fiscali, soprattutto laddove si è confrontati con incertezze interpretative.

Resta il fatto che la Svizzera deve essere considerata, non soltanto con i propri depositi doganali nei quali sono stipati patrimoni d’arte ingenti (nel 2015 il valore delle merci immagazzinate nel porto franco di Ginevra ammontava a oltre 100 mia. di franchi), un crocevia importante che crea indotto e potrebbe indurre qualche mecenate al trasferimento e all’apertura delle sue collezioni anche al pubblico. Il tema dell’arte può avere dei parallelismi fiscali con le collezioni d’auto e/o di vini.

  

Stefano Grisanti della nostra società partner Fiduciaria Mega SA www.fiduciariamega.ch è a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione.

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Di |2026-05-22T08:14:43+00:00Marzo 2026|Categorie: Factsheets|Commenti disabilitati su Opere d’arte detenute da collezionisti svizzeri: alcuni aspetti fiscali rilevanti

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