Pregiudizievole imposizione delle successioni e donazioni che coinvolgono beni esistenti in Italia

Pregiudizievole imposizione delle successioni e donazioni che coinvolgono beni esistenti in Italia

  1. Presupposti per l’imposta di successione e di donazione conformemente alla Legge Tributaria del Canton Ticino (LT)

Innanzi tutto, va ricordato che la potestà impositiva per le imposte di successione e di donazione è unicamente riservata ai Cantoni e non alla Confederazione.

In base all’articolo 147 LT l’obbligo tributario per l’imposta di successione nasce quando il defunto aveva domicilio o dimora fiscale nel Cantone, la successione viene aperta nel Cantone o quando alla successione appartengono immobili (e relativi accessori) o crediti garantiti da pegni immobiliari o qualora appartengano stabilimenti di impresa nel Cantone.

Per le successioni che si aprono all’estero l’imposizione è limitata agli immobili situati nel Cantone (e relativi accessori o crediti garantiti da pegno immobiliare) e sui beni di uno stabilimento di impresa nel Cantone.

Per le donazioni l’imposta ticinese è dovuta quando, conformemente all’articolo 148 LT, il donante ha il domicilio e la dimora fiscale nel Cantone oppure vengono donati immobili situati nel Cantone o il donatario, che riceve beni mobili da un donante domiciliato all’estero, è domiciliato fiscalmente nel Cantone oppure vengono donati beni appartenenti ad uno stabilimento di impresa nel Cantone.

Conformemente all’articolo 154 LT il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi, sono esenti da imposte di successione e donazione.

Altrimenti, ai fini della determinazione dell’imposta di successione o donazione, occorre tener conto del grado di parentela tra il defunto o donante e il beneficiario della devoluzione / donazione conformemente all’articolo 164 LT con aliquote massime del 15.5% per fratelli e figliastri fino all’aliquota massima per parenti di ogni altro grado e non parenti che va dal 17.45% al 41% (cfr. LT articolo 164 a) e b)).

  1. L’ambito territoriale di applicazione dell’imposta di successione e donazione in Italia (Lex Rei Sitae)

Nell’ambito territoriale dell’imposta di successione italiana (D.LGS 31.10.1990 no. 346) vengono tassati tutti i beni trasferiti compresi quelli situati all’estero qualora il de cuius era residente nello Stato italiano al momento del decesso e ciò indipendentemente dalla sua cittadinanza.  Viceversa, nel caso in cui il dante causa o soggetto donante risieda all’estero, ovvero in Svizzera / Ct. Ticino, l’imposizione italiana colpisce unicamente i beni considerati esistenti in Italia. La residenza del beneficiario della successione o del donatario non viene invece presa in considerazione.

Pertanto, una successione che si apre in Ct. Ticino (o donazione da parte di donante residente in Ticino) e che include beni “esistenti” in Italia, così come qui di seguito qualificati, sconta in Italia l’imposta di successione rispettivamente di donazione su tali beni.

Si considerano in ogni caso esistenti nello Stato italiano (anche se non si trovano ubicati nello Stato) i seguenti beni:

  • I beni e i diritti, materiali e immateriali, iscritti nei pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi (immobili, aerei, navi).
  • I marchi e i brevetti iscritti negli appositi registri.
  • Le azioni, le quote di società e le quote di partecipazioni in enti che non siano società purché abbiano in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale.
  • Le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni che siano stati emessi dallo Stato.
  • I titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato.
  • Crediti, cambiali, vaglia cambiari con debitore, emittente o trattario residenti in Italia e altri crediti garantiti su beni esistenti in Italia e altri beni destinati al territorio italiano.

Pertanto, considerata l’ampiezza dei beni qualificati come “esistenti” in Italia ai fini dell’imposta di successione o donazione, particolare cura dovrà essere data da parte del contribuente ticinese nell’ambito della sua pianificazione successoria o in merito a cosa intende donare. L’attenzione va rivolta ai titoli azionari di società italiane, a quote di partecipazione in S.r.l. con sede in Italia, agli immobili direttamente posseduti, ai prestiti obbligazionari, ecc.  In ogni caso vanno esclusi, perché esenti da imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, compresi titoli emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. Sono parimenti esenti da imposta di successione le aziende ove gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Quanto qui esposto trova analoga applicazione per atti di liberalità attuati da donante residente in Svizzera / Ct. Ticino che hanno come oggetto beni esistenti in Italia.

Per il calcolo dell’imposta di successione / donazione, come prevista dal legislatore italiano, occorre tener conto di tre aliquote distinte:

  • Coniuge e parenti in linea retta 4% con franchigia massima di EUR 1 milione.
  • Fratelli e sorelle 6% con franchigia di EUR 100’000.00.
  • Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado 6% senza franchigia.
  • Tutti gli altri soggetti 8% senza franchigia.
  1. Imposizione successoria / di donazione italiana per beni “esistenti” in Italia per successioni aperte in Canton Ticino (o donazioni da parte di soggetto residente in Ticino) ed esenti conformemente all’articolo 154 f) LT e doppia imposizione (italiana e ticinese) per successioni / donazioni colpite da imposta di successione / donazione ticinese conformemente all’articolo 164 a) e b) LT

Le successioni e le donazioni, che comportano trasferimenti e devoluzioni di beni considerati esistenti in Italia al coniuge e agli ascendenti e discendenti in linea retta, sono esenti da imposta di successione / donazione secondo la Legge Tributaria ticinese, ma tali beni sottostanno ad imposizione italiana secondo le aliquote di imposta sopra citate.

Le successioni e le donazioni che scontano in Canton Ticino un’imposizione, conformemente all’articolo 164 lettera a) e b) LT, e per le quali nasce un obbligo di imposta conformemente agli articoli 147 e 148 LT, subiscono un’ulteriore imposizione italiana per tutti i beni qualificati come “esistenti” di cui all’elenco su esposto, non esistendo una convenzione italo-svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte di successione e donazione.

Tale criticità ed effettivo rischio di doppia imposizione richiede un accurato esame dei beni che si intendono trasferire per successione o donazione, tenendo presente che a più riprese l’Italia ha proposto dei disegni di legge tesi ad innalzare sensibilmente le attuali aliquote delle imposte di successione e donazione. Tale criticità è in particolar modo rivolta non tanto ai beni immobiliari siti sul territorio italiano (che comunque non sarebbero oggetto di imposizione ticinese), ma bensì sulla moltitudine degli altri beni posseduti direttamente da contribuenti svizzeri, tra cui partecipazioni nel capitale di SpA o Srl o altrimenti prestiti obbligazionari e finanziamenti concessi a debitori residenti in Italia, come pure imbarcazioni da diporto, velivoli, diritti immateriali quali brevetti e marchi.

Per ulteriori informazioni siamo volentieri a disposizione.

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & Partners Consulting SA declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o omissione legata all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.

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Di |2026-05-22T08:43:38+00:00Marzo 2026|Categorie: Factsheets|Commenti disabilitati su Pregiudizievole imposizione delle successioni e donazioni che coinvolgono beni esistenti in Italia

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